Transizione Credito 5.0

Bonus Transizione 5.0: condizioni e adempimenti per richiederlo

Il credito di imposta Transizione 5.0 è l’agevolazione istituita dal D.L. n. 19/2024 diretta a sostenere le imprese nel percorso verso la transizione digitale ed energetica. Il bonus è riconosciuto per i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, destinati a strutture produttive situate in Italia, che rientrino in progetti di innovazione dai quali derivi una riduzione dei consumi energetici.

Il credito di imposta non è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno e con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0.

Per accedere al credito di imposta sono richiesti specifici adempimenti, anche al fine di certificare il raggiungimento degli obiettivi sul fronte del risparmio energetico.

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è l’agevolazione istituita dall’articolo 38 del D.L. n. 19/2024 diretta a sostenere le imprese nel percorso verso la transizione digitale ed energetica.

Il bonus spetta per gli investimenti, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, che rientrino in progetti di innovazione dai quali derivi una riduzione dei consumi energetici.

L’accesso al credito d’imposta non è automatico, ma è subordinato a specifici adempimenti, anche al fine di certificare il raggiungimento degli obiettivi sul fronte del risparmio energetico.

Con il D.L. n. 39/2024, articolo 6, comma 3-bis, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina.

Bonus Transizione 5.0: condizioni e adempimenti per richiederlo

Il credito di imposta Transizione 5.0 è l’agevolazione istituita dal D.L. n. 19/2024 diretta a sostenere le imprese nel percorso verso la transizione digitale ed energetica. Il bonus è riconosciuto per i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, destinati a strutture produttive situate in Italia, che rientrino in progetti di innovazione dai quali derivi una riduzione dei consumi energetici. Il credito di imposta non è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno e con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0. Per accedere al credito di imposta sono richiesti specifici adempimenti, anche al fine di certificare il raggiungimento degli obiettivi sul fronte del risparmio energetico.

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è l’agevolazione istituita dall’articolo 38 del D.L. n. 19/2024 diretta a sostenere le imprese nel percorso verso la transizione digitale ed energetica.

Il bonus spetta per gli investimenti, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, che rientrino in progetti di innovazione dai quali derivi una riduzione dei consumi energetici.

L’accesso al credito d’imposta non è automatico, ma è subordinato a specifici adempimenti, anche al fine di certificare il raggiungimento degli obiettivi sul fronte del risparmio energetico.

Con il D.L. n. 39/2024, articolo 6, comma 3-bis, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina.

Sono in particolare due le novità di maggiore rilevanza:

– da un lato è stato esplicitato che il credito d’imposta spetta per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025;

– dall’altro lato è stata ricompresa, tra le comunicazioni periodiche che le imprese dovranno trasmettere, quella volta a dimostrare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, da trasmettere, entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d’imposta, pena la decadenza dal beneficio.

Le regole attuative del credito di imposta saranno definite da un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Chi ha diritto al credito d’imposta?

Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:

– dalla forma giuridica;

– dal settore economico in cui operano;

– dalle dimensioni aziendali;

– dal regime contabile adottato.

Esclusioni

Sono escluse:

– in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (regio decreto n. 267/1942), dal codice di cui a D.Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali;

– che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui al punto precedente;

– destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001.

Rispetto normativa sicurezza e regolarità contributiva

La spettanza del credito d’imposta è subordinata:

– al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;

– al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Quali sono gli investimenti agevolabili?

Il credito d’imposta compete in relazione agli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016), destinati a strutture produttive ubicate in Italia, effettuati dal 1° gennai 2024 fino al 31 dicembre 2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua una riduzione dei consumi energetici pari almeno al:

3% a livello di unità produttiva localizzata sul territorio nazionale,

oppure

5% a livello di processo produttivo interessato dall’investimento.

Ulteriori beni immateriali agevolabili

Tra i beni immateriali 4.0 di cui all’Allegato B annesso alla legge di Bilancio 2027 che possono usufruire del credito d’imposta rientrano altresì, se specificatamente previsti dal progetto di innovazione:

– i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);

– i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, sistemi o piattaforme di cui al punto precedente.

Ulteriori investimenti agevolabili

Sono compresi tra i progetti di innovazione agevolabili che consentono una riduzione dei consumi energetici:

1) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione/autoconsumo di energia da fonte solare, sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’


art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. n. 181/2023, ossia:

a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;

b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati UE con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;

c) moduli prodotti negli Stati UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

Gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle lett. b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo rispettivamente pari al 120% e 140% del relativo costo.

Nelle more della formazione del registro in cui saranno iscritti i predetti moduli, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di un’apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettano i requisiti tecnici e territoriali di cui alle citate lett. a), b) e c);

2) le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione/consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Tale voce di spesa è ammessa nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e, in ogni caso, fino a 300.000 euro. Le attività formative dovranno essere erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Modalità di effettuazione degli investimenti

Per quanto concerne le modalità di effettuazione degli investimenti, il credito d’imposta spetta per i beni:

– acquistati a titolo di proprietà;

– in leasing.

Investimenti esclusi

Non sono agevolabili:

a) gli investimenti destinati ad attività:

– direttamente connesse ai combustibili fossili;

– nell’ambito del sistema di scambio di quota di emissione dell’Ue che generano emissioni di gas a effetto serra previsti non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

– connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

– nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente;

b) gli investimenti in beni devolvibili gratuitamente delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Qual è la misura dell’agevolazione?

Le aliquote dei crediti d’imposta sono modulate in base alla riduzione dei consumi energetici che sarà conseguita e all’entità dell’investimento.

Nello specifico, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

a) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva dal 3 al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento dal 5 al 10%:

35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;

5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria;

b) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% e fino al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10% e fino al 15%:

40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;

10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria;

c) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%:

45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;

15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Riduzione dei consumi energetici

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, deve essere calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito deve essere calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.

Costo agevolabile

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Per gli investimenti nei beni immateriali di cui all’allegato B alla legge di Bilancio 2017, utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

Quali comunicazioni sono necessarie per accedere e fruire del credito di imposta?

La procedura per il riconoscimento e la fruizione del credito di imposta è particolarmente articolata.

Domanda preliminare

In primo luogo, per accedere al credito d’imposta, le imprese devono presentare, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato che sarà messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE):

– una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il relativo costo;

– un’apposita certificazione ex ante, rilasciata da un valutatore indipendente secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, attestante l’entità della riduzione dei consumi conseguibili tramite gli investimenti.

Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmetterà mensilmente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato.

Comunicazioni periodiche

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, inoltre, le imprese devono inviare al GSE:

– una comunicazione necessaria a dimostrare l’esecuzione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione per gli investimenti agevolabili, da trasmettere. Tale comunicazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d’imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell’investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025;

comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In base a tali comunicazioni sarà determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.

Comunicazione finale

Le imprese, infine, devono comunicare il completamento dell’investimento ed il conseguimento dell’obiettivo di risparmio energetico conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e a corredare tale comunicazione di apposita certificazione ex post rilasciata da soggetto abilitato. I contenuti dettagliati della documentazione e delle comunicazioni verranno definiti con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Contributo per le PMI per le certificazioni ex ante ed ex post

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per le certificazioni ex ante ed ex post rilasciate da un valutatore indipendente sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo annuo agevolabile.

Come si utilizza il credito d’imposta?

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997), decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco delle imprese beneficiarie, entro il 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento.

L’ammontare non ancora utilizzato entro il 31 dicembre 2025 deve essere riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni

Al credito d’imposta non si applica:

– il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro di cui all’art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007;

– il limite generale di compensabilità di crediti d’imposta e contributi di cui all’art. 34 della Legge n. 388/2000;

– il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali per un ammontare superiore a 1.500 euro di cui all’art. 31 del D.L. n. 78/2010.

Irrilevanza fiscale

Il bonus:

non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;

non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61 del TUIR;

non rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all’articolo 109, comma 5 del TUIR;

non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

Cumulabilità

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Non è invece cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili:

– con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali 4.0, di cui all’articolo 1, commi 1051-1063 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020);

– con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno di cui all’articolo 16, del D.L. n. 124/2023.

Quale documentazione è necessaria per fruire del credito di imposta?

Ai fini dei successivi controlli, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del D.L. n. 19/2024 e devono essere conservate dall’impresa per eventuali controlli successivi.

Certificazione delle spese ammissibili

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti:

– la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del D.lgs. n. 39/2010;

– le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Quando scatta il recupero del credito di imposta?

Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Investimenti sostitutivi

La rideterminazione del credito d’imposta è esclusa in caso di investimenti sostitutivi, per i quali resta ferma l’applicazione dell’articolo 1 comma 35, Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), secondo cui se nel corso del periodo di sorveglianza si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:

a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe oppure superiori a quelle previste dall’Allegato A della legge di Bilancio 2017;

b) attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione secondo le regole previste per l’investimento originario.

Qualora il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, sempre che ricorrano le predette condizioni previste alle lettere a) e b), la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento (inferiore).