TRUST: vantaggi, costi e costituzione
Il termine Trust viene usualmente tradotto con il termine affidamento e con fiducia.
Si ha un trust quando un soggetto, che definiamo il Disponente, decide unilateralmente di spogliarsi, per un determinato periodo di tempo, di tutti o di alcuni dei propri beni, e/o diritti, trasferendoli ad un terzo, il Trustee, a vantaggio di taluni soggetti, i beneficiari, che possono anche essere i figli, il coniuge o i discendenti, per il raggiungimento di uno scopo meritevole di tutela dal nostro ordinamento.
Storia
Il trust trova la nascita nei paesi anglosassoni e lentamente si è evoluto in forme sempre più articolate in varie giurisdizioni.
In Italia, l’istituto del trust non era sconosciuto. Infatti già nel 1899 la Corte di Cassazione si era posta una problematica relativa ad un fedecommesso relativa a dei beni immobili di un cittadino inglese, situati in Sardegna.
La Convenzione afferma che “per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”
Caratteristiche essenziali
Rimandando la spiegazione di come concretamente funziona il trust a qualche riga più avanti, possiamo anticipare che gli elementi caratterizzanti il trust sono i seguenti:
1) i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;
2) i beni in trust sono intestati al trustee o ad altro soggetto per conto del trustee;
3) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust;
4) il disponente può conservare alcuni diritti e facoltà.
Come si evince quindi, la Convenzione non dà una definizione di trust, ma evidenzia quali sono quegli elementi e quei comportamenti minimi ed essenziali. Ma ogni trust deve avere delle regole che disciplinano sia il suo funzionamento, sia i doveri del trustee, sia la sua sostituzione e così via.
La legge regolatrice
Tale riflessione, ci permette di affrontare il tema della legge regolatrice.
La Convenzione afferma che il trust è regolato dalla legge scelta dal disponente e qualora una legge non conosca il trust si applica la legge con la quale ha collegamenti più stretti, collegamenti stretti che devono intendersi il luogo di amministrazione del trust o l’ubicazione dei beni, o la residenza o domicilio del trustee o, in relazione allo scopo, il luogo ove esso deve esser realizzato.
La creazione di un Trust
In relazione alle modalità di istituzione di un trust, esse sono molto semplici. L’unico requisito richiesto è la forma scritta.
In Italia, la prassi è quella di far autenticare l’atto istitutivo da un notaio o (in altri casi dove la forma è utile che sia sorretta da una procedura più rigorosa, come per es. nei trust ove esistono beneficiari che sono anche soggetti deboli) di procedere con l’atto pubblico.
Va ricordato che una cosa è l’istituzione di un trust, cioè l’atto che contiene le regole, la nomina del trustee e dei beneficiari (ove già esistenti), altro è l’atto di trasferimento in trust dei beni che serviranno al trustee per porre in essere il programma definito e voluto dal disponente.
Tutela dai creditori e dei legittimari
È possibile conferire i beni in trust in spregio dei creditori e dei diritti dei legittimari?
La risposta è ovviamente negativa. La Convenzione prevede puntualmente il divieto di porre in essere trust lesivi delle norme sulla successione necessaria, sulla protezione dei creditori in caso di insolvenza.
Come funziona il Trust
– I beni sono trasferiti dal disponente al trustee (posti sotto il suo controllo) e costituiscono il fondo in trust.
– I beni in trust sono separati dal patrimonio personale del trustee e non fanno parte del suo regime patrimoniale o della sua successione (quindi non vengono trasferiti agli eredi del trustee).
– I creditori personali del trustee non possono aggredire i beni del fondo in trust.
– Il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.
a) creditori personali del trustee, giacché non rientrano nel suo regime patrimoniale, matrimoniale né in quello successorio;
b) creditori del disponente, perché non fanno più parte del suo patrimonio (salva l’ipotesi di revocatoria ordinaria e fallimentare);
c) creditori dei beneficiari sino a che costoro non ricevono tali beni dal trustee.
I beneficiari
Esistono varie tipologie di beneficiari: beneficiari del reddito e beneficiari del Fondo.
I beneficiari del reddito sono coloro i quali possono esser oggetto di attribuzioni reddituali (ad es. l’immobile trasferito in trust viene locato e assolte le imposte: ciò che rimane, ove così voluto e previsto dal disponente può esser trasferito al beneficiario). Tali beneficiari possono o meno coincidere con i beneficiari del Fondo.
I beneficiari del Fondo sono coloro ai quali, sopraggiunto il termine finale del trust, i beni saranno trasferiti.
Essi, a loro volta, si dividono in beneficiari vested ossia con posizione quesite, e beneficiari contingent ossia con posizioni non ancora quesite. Ciò sta a significare che i beneficiari vested sono quelli già individuati nell’atto, mentre quelli contingent sono quelli che, pur individuati, soggiacciono a una condizione sospensiva, ad esempio devono esser vivi al termine finale del trust.
Tali distinzioni, se non correttamente comprese, individuate e previste nell’atto, possono creare effetti assolutamente deleteri e contrari alla volontà del disponente.
Quando conviene creare un trust
Applicazioni frequenti del trust si rinvengono nel passaggio generazionale dei beni o delle quote di aziende, della tutela dei soggetti di deboli, nella tutela delle situazioni di fatto quali le convivenze, nella pianificazione e sistemazione di interessi patrimoniali e reddituali della famiglia, oppure con funzione di garanzia in luogo delle fidejussioni.
Va sfatata la credenza che, per fare un trust, occorra avere grossi patrimoni: vi sono trust che hanno valori irrisori il cui vero cuore non è ciò che contiene, ma lo scopo che si vuole tutelare.
Costi
I costi si dividono in tre ambiti:
Il costo di istituzione: dipenderà dalla libera pattuizione che si raggiunge col professionista che redige l’atto di trust.
Il costo di trasferimento dei beni: dipende dalla tipologia dei beni e dalla tipologia del beneficiario. Se ad esempio un genitore trasferisce in trust beni immobili a vantaggio di un beneficiario che è il figlio, si applicheranno le norme sulla successione e donazione (impropriamente, perché istituire un trust non significa nominare un erede, né tantomeno porre in essere una donazione), con una franchigia di 1 milione di euro per ogni beneficiario, pagando solo le imposte ipocatastali pari al 3%.
Il costo delle imposte dovute durante la vita del trust (sempre ipotizziamo ad esempio che vi sia un immobile locato) sono disciplinate dal testo unico sulle imposte sui redditi.
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