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Verifica requisiti regime Forfettario

Con l’inizio del nuovo anno occorre verificare la sussistenza dei requisiti, in capo ai singoli contribuenti clienti c.d. “minimi” e “forfetari”, per poter continuare ad applicare i richiamati regimi agevolativi.

Il contribuente che, nel periodo di imposta 2021, ha adottato il “regime forfetario”, di cui alla L. 190/2014 e successive modifiche, occorre verificare che:

  • nell’anno precedente il soggetto non abbia conseguito e incassato ricavi o compensi superiori a 65.000 euro, ragguagliati all’anno nell’ipotesi di attività iniziata in corso d’anno;
  • nell’anno precedente il soggetto non abbia sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di importi superiore a 20.000 euro lordi;
  • nell’anno precedente il soggetto non abbia percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto sia cessato.

Si evidenzia, inoltre, che la possibile decisione di fuoriuscire da un regime agevolativo, in favore del regime contabile semplificato o ordinario, deve essere assunta già dai primi giorni dell’anno nuovo, anche alla luce dell’eventuale esposizione della ritenuta per taluni contribuenti fornitori del “contribuente forfetario” (come, ad esempio, gli agenti di commercio o i professionisti).

Si ricorda che, come evidenziato dall’Agenzia delle entrate con la circolare 10/E/2016 e la successiva risposta ad istanza di interpello n. 499/2019, le conseguenze del passaggio in corso d’anno sono, in alternativa, le seguenti:

  • obbligo di emissione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, di note di variazione elettroniche in aumento, ad integrazione delle fatture elettroniche (solo se inviate allo SdI) originarie emesse senza Iva, addebitando a titolo di rivalsa l’imposta da versare all’erario, nonché esponendo l’eventuale ritenuta di acconto;
  • obbligo di emissione, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972, di note di variazione in diminuzione, a storno delle fatture cartacee o elettroniche emesse senza l’addebito di Iva, nonché emissione di nuove fatture elettroniche, in sostituzione delle precedenti, addebitando a titolo di rivalsa l’imposta da versare all’erario ed esponendo l’eventuale ritenuta di acconto.

Infine, si evidenzia che ogni documento elettronico emesso oltre i dodici giorni, dal momento di effettuazione dell’operazione, comporta il pagamento della sanzione prevista dall’articolo 6 D.Lgs. 471/1997.